Colui che acquista un bene immobile locato subentra ex lege all’originario locatore nel rapporto di locazione, così come previsto dagli articoli 1599 e 1602 cod. civ. Inoltre, costui subentra anche nella fideiussione di cui l’originario locatore era beneficiario, se tale obbligazione, derivando da un contratto di locazione, in quanto ne aveva costituito una clausola da esso inscindibile, non sia venuta meno per specifiche intese tra le parti originarie. In caso contrario, l’operatività della surrogazione legale trova un limite nell’autonomia del contratto di fideiussione rispetto al contratto di locazione.