Blog

Cass. civ., 26 febbraio 2021 n. 5443
26 Febbraio 2021

Cass. civ., 26 febbraio 2021 n. 5443

Ciascun condomino ha il diritto, non soltanto di conoscere il contenuto, ma anche di prendere visione e di ottenere il rilascio di copia dall’amministratore dei documenti attinenti all’adempimento degli obblighi da questo assunti per la gestione collegiale di interessi individuali. Neppure l’approvazione assembleare dell’operato dell’amministratore esclude la responsabilità di quest’ultimo verso il singolo condomino che sia stato leso dall’attività e dalle iniziative arbitrarie dello stesso soltanto per le attività di gestione dei beni e dei servizi condominiali, nel caso di mancata tempestiva informazione di atti che abbiano incidenza diretta sul patrimonio del singolo condomino, come nel caso di controversie con altri condomini.

CONTATTACI