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Cass. civ., 23 febbraio 2021 n. 4894
23 Febbraio 2021

Cass. civ., 23 febbraio 2021 n. 4894

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore

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