La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per svolgimento negligente dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente. La perdita di una “chance” favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto – al pari del danno da lucro cessante – se la “chance” perduta aveva la certezza o la probabilità elevata di avverarsi, desumibile da elementi certi ed obiettivi.